Sez. 1, Sentenza n. 9585 del 15/11/1994 (Rv. 488589 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - PRESCRIZIONE | Pretesa di pagamento dell'I.G.E. - Contestazione in sede amministrativa - Atto interruttivo permanente della prescrizione a favore di entrambe le parti - Ammissibilità - Nuovo periodo di prescrizione - Decorrenza - Momento iniziale.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA SULLA ENTRATA (I.G.E.) - PRESCRIZIONE
In applicazione del principio generale in materia tributaria desumibile dagli artt.141 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269 (legge di registro) e 90 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3270 (legge sulle successioni) la contestazione in sede amministrativa della pretesa di pagamento dell'I.G.E. (nella specie effettuata mediante ricorso al Ministro contro l'ordinanza di pagamento dell'Intendente di Finanza) ha carattere di atto interruttivo permanente della prescrizione a favore di entrambe le parti, sia per quanto attiene al pagamento dell'imposta che all'irrogazione della relativa pena pecuniaria, con effetto sospensivo durante la pendenza del procedimento, e successivo inizio di un nuovo periodo di prescrizione dalla data di definizione del procedimento stesso, restando irrilevante il fatto che la disposizione contenuta nell'art.141 del R.D. n. 3269 del 1923 e nell'art. 90 del R.D. n.3270 del 1923 succitati non si rinviene più nella disciplina dell'imposta di registro e in quella dell'imposta di successione emanata in applicazione della riforma tributaria approvata con la legge 9 ottobre 1971 n. 825.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 141 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 90, Decreto Legge 09/01/1940 num. 2 art. 45, Legge 19/06/1940 num. 762 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)