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Sez. L, Sentenza n. 1965 del 29/03/1982 (Rv. 419812 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - APPLICABILITÀ AI NON ISCRITTI - CONDIZIONI - ADESIONE O RECEZIONE IMPLICITA - CONSEGUENTE - APPLICABILITÀ IN OGNI LORO PARTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419812-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - APPLICABILITÀ AI NON ISCRITTI - CONDIZIONI - ADESIONE O RECEZIONE IMPLICITA - CONSEGUENTE - APPLICABILITÀ IN OGNI LORO PARTE - NECESSITÀ.*

Come i contratti collettivi di diritto comune, che estendono la loro efficacia in un più ampio contesto territoriale e soggettivo, anche i contratti collettivi aziendali, pur se efficaci nei confronti dei dipendenti di una impresa operante in tutto il territorio nazionale, oltre a vincolare gli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti, sono applicabili anche ai non iscritti, qualora vi sia stata da parte dei medesimi espressa adesione o implicita recezione delle relative clausole, consolidatasi attraverso un'uniforme e costante applicazione di questa. Tale adesione o recezione implicita, di cui può costituire prova efficace l'uniforme prassi aziendale in tema di trattamento economico e normativo, comporta poi l'applicabilità della normativa collettiva nella sua interezza, giacché il consenso implicito nell'osservanza di essa investe il contratto collettivo aziendale in ogni sua parte, senza possibilità di distinguere fra clausole relative alla parte retributiva o normativa e fra clausole favorevoli o sfavorevoli ai lavoratori. (V 190/81, mass n 410598; (V 3867/78, mass n 393441).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)