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Sez. L, Sentenza n. 4423 del 26/07/1984 (Rv. 436324 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NOZIONE - RAPPORTI CON IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE.*
Stato
decisa il 1984-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436324-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NOZIONE - RAPPORTI CON IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE.*

Il contratto collettivo aziendale non è la somma di contratti individuali conclusi tra il datore di lavoro ed i singoli lavoratori, ma un atto di autonomia generale che, concernendo una collettività di lavoratori indistintamente considerati e soggettivamente non identificati nel contratto stesso, se non attraverso il loro inserimento nell'organizzazione aziendale, realizza una uniforme disciplina nell'interesse collettivo di costoro con efficacia normativa generalizzata, che è tipica della contrattazione collettiva, anche se limitata ad una sola azienda. Detto contratto aziendale, pertanto, può essere derogato anche in peius da un atto negoziale di pari efficacia, anche se avente un più vasto ambito soggettivo di applicazione, quale è il contratto collettivo nazionale, salvo che con questo non venga, nell'Esercizio della autonomia contrattuale delle stesse parti stipulanti, espressamente pattuito il mantenimento in vigore di una più favorevole disciplina aziendale. (V 1965/82, mass n 419812).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)