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Sez. L, Sentenza n. 3192 del 02/04/1987 (Rv. 452260 - 01)

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTI DEL PERSONALE - NATURA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - FORMA DI ATTI UNILATERALI - IRRILEVANZA - DEROGA ANCHE IN PEIUS DA PARTE DI UN ATTO NEGOZIALE DI PARI EFFICACIA AVENTE UN PIÙ AMPIO AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE FERIE CONTENUTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE MENO FAVOREVOLE RISPETTO A QUELLE CONTENUTE NELL'ANTERIORE REGOLAMENTO ORGANICO DELLO ENTE DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1987-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452260-01

ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - POTERE REGOLAMENTARE - REGOLAMENTI DEL PERSONALE - NATURA CONTRATTUALE - CONFIGURABILITÀ - FORMA DI ATTI UNILATERALI - IRRILEVANZA - DEROGA ANCHE IN PEIUS DA PARTE DI UN ATTO NEGOZIALE DI PARI EFFICACIA AVENTE UN PIÙ AMPIO AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELLE FERIE CONTENUTE NEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE MENO FAVOREVOLE RISPETTO A QUELLE CONTENUTE NELL'ANTERIORE REGOLAMENTO ORGANICO DELLO ENTE DATORE DI LAVORO.*

I regolamenti del personale degli enti economici, anche se assumono la Forma di Atti unilaterali, hanno natura contrattuale ed, al pari di contratti aziendali - concernendo una collettività di lavoratori, indistintamente considerati e singolarmente non identificati, se non attraverso il loro inserimento nella organizzazione aziendale - realizzano una uniforme disciplina nell'interesse collettivo di tali soggetti, con l'efficacia normativa generalizzata, che è tipica della contrattazione collettiva, anche se limitata ad una sola azienda. Con la conseguenza che detti regolamenti possono essere derogati anche in peius da un atto negoziale di pari efficacia, anche se avente un più vasto ambito soggettivo di applicazione, quale è il contratto collettivo nazionale, salvo che con questo non venga, nell'Esercizio della autonomia contrattuale delle stesse parti stipulanti, espressamente pattuito il mantenimento in vigore della più favorevole regolamentazione aziendale. (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, il S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che, in tema di durata delle ferie, aveva ritenuto applicabile al personale di un consorzio di bonifica la disciplina del CCNL, pur meno favorevole rispetto a quella contenuta nell'anteriore regolamento organico dell'ente). (V 829/86, mass n 444369, sulla prima parte; (V 4423/84, mass n 436324, sulla seconda parte; (V 1965/82, mass n 419812).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)