Sez. 5, Sentenza n. 1840 del 23/11/2016 Cc. (dep. 16/01/2017) Rv. 268913 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Misure cautelari - Personali - Inefficacia per omesso interrogatorio di garanzia - Formale rimessione in libertà dell'indagato - Possibilità di disporre contestualmente il fermo da parte del P.M. - Legittimità - Interrogatorio in stato di detenzione - Legittimità - Ragioni - Applicabilità dell'art. 302, secondo periodo, cod. proc. pen. - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384 cod. proc. pen., è legittimo il provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dal P.M. nei confronti di persona appena rimessa formalmente in libertà in relazione ad un titolo di custodia cautelare dichiarato inefficace per omesso interrogatorio di garanzia; in tal caso, il giudice, cui unitamente alla convalida del fermo sia stata chiesta anche l'emissione di nuova misura cautelare, procede all'interrogatorio di garanzia dell'indagato in stato di detenzione, non trovando in tale ipotesi applicazione l'obbligo di svolgere l'interrogatorio in stato di libertà, previsto dall'art. 302 cod. proc. pen., che attiene a diversa sequenza procedimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)