Sez. 4, Sentenza n. 28110 del 23/05/2007 Cc. (dep. 16/07/2007) Rv. 237052 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Misure cautelari - Personali - Estinzione - Omesso interrogatorio - Ripristino della custodia cautelare - Condizioni - Effettiva scarcerazione dell'indagato - Necessità - Esclusione - Eliminazione del titolo restrittivo originario all'atto dell' interrogatorio - Sufficienza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 cod. proc. pen. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia più operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, cioé dopo una liberazione di fatto dell'interessato. (Nella fattispecie, dichiarata inefficace l'originaria misura per omesso interrogatorio, era stato contestualmente disposto dal Pubblico Ministero provvedimento di fermo ed il giudice, dopo avere interrogato l'indagato e non convalidato il fermo, aveva adottato la nuova misura coercitiva; la Corte ha precisato che la caducazione dell'originario titolo non poteva ritenersi esclusa per effetto dell'intervenuto fermo, fondato su presupposti del tutto propri e non proveniente dal giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)