Sez. 5, Sentenza n. 50992 del 06/10/2014 Cc. (dep. 04/12/2014) Rv. 263214 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Violazione dei termini dell'interrogatorio di garanzia - Declaratoria di inefficacia della custodia cautelare - Revoca del precedente provvedimento ed emissione di nuova ordinanza custodiale - Interrogatorio dell'indagato in stato di detenzione - Illegittimità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento con cui il G.i.p. - rilevato che l'interrogatorio di garanzia non è stato effettuato nei termini previsti dal codice di rito - revochi la misura cautelare e adotti una nuova ordinanza custodiale provvedendo all'interrogatorio dell'indagato in stato di detenzione, in quanto alla dichiarazione di inefficacia della custodia cautelare deve seguire l'immediata liberazione dell'indagato e l'interrogatorio di quest'ultimo deve, pertanto, avvenire in stato di effettiva libertà.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)