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Sez. L, Sentenza n. 5822 del 06/11/1982 (Rv. 423565 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - RAPPORTO CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NOTEVOLMENTE ATTENUATO - DISTINZIONE TRA LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423565-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - RAPPORTO CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NOTEVOLMENTE ATTENUATO - DISTINZIONE TRA LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO - CRITERI.*

Non escludono l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato la particolare autonomia di cui gode il prestatore, quando tale autonomia, senza determinare l'estromissione del lavoratore dalla organizzazione dell'impresa, rappresenta la necessaria modalità di Esercizio delle funzioni allo stesso assegnato, e la contemporanea prestazione a favore di più datori di lavoro, se nello specifico rapporto permanga il vincolo della subordinazione, che caratterizza la posizione del lavoratore dipendente. (V 620/82, mass n 418375; (V 5208/79 mass n 401814 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)