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Sez. L, Sentenza n. 5208 del 09/10/1979 (Rv. 401814 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NOTEVOLMENTE ATTENUATO - DISTINZIONE FRA LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401814-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - RAPPORTO CON VINCOLO DI SUBORDINAZIONE NOTEVOLMENTE ATTENUATO - DISTINZIONE FRA LAVORO AUTONOMO E LAVORO SUBORDINATO - CRITERI.*

Qualora non sia possibile - per l'attenuazione notevole del vincolo della subordinazione e per la presenza di una certa liberta nell'organizzazione del lavoro - fondare la distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato sull'elemento della subordinazione del prestatore d'opera al potere direttivo del soggetto a cui favore l'opera e prestata, la distinzione fra i due tipi di rapporto deve essere fondata: a) sulla precisa identificazione dell'oggetto della prestazione (che, nel caso di contratto di lavoro subordinato e l'energia lavorativa esplicata, secondo le direttive, la vigilanza ed il controllo dell'altra parte); b) sull'accertamento concreto di un'organizzazione di impresa, anche se minimo, da parte del lavoratore (esistente nel lavoro autonomo e non rinvenibile, almeno normalmente, nel campo del lavoro subordinato); C) sulla valutazione dell'incidenza del rischio attinente all'Esercizio dell'attivita produttiva (che incombe in misura evidente e completa sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro in ipotesi di lavoro subordinato). (Conf 3802/79, mass n 400253).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)