Sez. L, Sentenza n. 620 del 02/02/1982 (Rv. 418375 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE - CRITERI.*
Il criterio che differenzia il lavoro autonomo da quello subordinato è costituito, essenzialmente, dal fatto che, mentre nel primo oggetto della prestazione è il risultato dell'attività che il prestatore si impegna a fornire, con i propri mezzi e a proprio rischio, nel secondo oggetto della prestazione è l'energia lavorativa che il prestatore d'opera pone a disposizione dell'impresa secondo le direttive e sotto la vigilanza ed il controllo del datore di lavoro, potendo tuttavia soccorrere, qualora non sia possibile - per l'attenuazione notevole del vincolo della subordinazione e per la presenza di una certa libertà nell'organizzazione del lavoro - fondare chiaramente la distinzione sulla base di tali criteri, altri dati distintivi, quali la precisa identificazione dell'oggetto della prestazione, che nel contratto di lavoro subordinato è l'energia lavorativa, l'organizzazione ad impresa, anche se minima, esistente nel lavoro autonomo, l'incidenza del rischio relativo all'attività produttiva che incombe in misura evidente e completa sul lavoratore autonomo. (V 5208/79, mass n 401814).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)