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Sez. U, Sentenza n. 12907 del 30/12/1998 (Rv. 521981 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Azione di adempimento contrattuale proposta dal curatore del fallimento - Clausola contrattuale derogatoria della giurisdizione italiana contenuta in successivo contratto tra le parti di ridefinizione della disciplina sostanziale - Eccezione di difetto di giurisdizione basata su detta clausola - Proposizione in via riconvenzionale di revocatoria fallimentare riguardo al secondo contratto - Ammissibilità - Conseguenze - Inopponibilità al curatore del medesimo contratto in difetto di data certa e permanenza della giurisdizione italiana - Preclusione degli effetti dell'azione revocatoria sulla giurisdizione, ex art. 5 cod. proc. civ. - Esclusione ex art. 8 legge n. 218/1995.
Stato
decisa il 1998-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521981-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Qualora il soggetto (nella specie di nazionalità italiana e con sede in Italia) convenuto in giudizio dal curatore di un'impresa dichiarata fallita per l'adempimento di un contratto che non contenga clausole derogatorie della giurisdizione italiana, eccepisca il difetto di giurisdizione del giudice italiano per effetto di una clausola di proroga contenuta in un successivo contratto volto a sostituire il contratto precedente anche quanto alla disciplina sostanziale del rapporto, la proposizione in via riconvenzionale da parte del curatore del fallimento dell'azione revocatoria relativamente a questo secondo contratto è ammissibile sotto il profilo della sua coerenza con la "causa petendi" della domanda introduttiva del giudizio (individuante solo nel primo contratto la fonte del diritto in contestazione) e rende operante rispetto al secondo contratto il principio secondo cui il curatore deve ritenersi terzo allorché agisce a tutela della massa, con conseguente inopponibilità ad esso della seconda scrittura privata, priva di data certa. Nè vale a rendere irrilevante la proposizione dell'azione revocatoria ai fini della inapplicabilità della clausola di deroga della giurisdizione italiana il principio della irrilevanza delle cause di modifica della giurisdizione sopravvenute rispetto al momento della proposizione della domanda ("perpetuatio iurisdictionis"), sancito dall'art. 5 cod. proc. civ., in quanto questa ultima disposizione, quanto ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995, va coordinata con la regola dettata dall'art. 8 di questa legge, secondo cui la giurisdizione italiana sussiste anche "se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)