Sez. 1, Sentenza n. 1110 del 30/01/1995 (Rv. 490141 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Scrittura priva di data certa - Inopponibilità alla curatela - Provenienza del fallito - Riconoscimento da parte del curatore per altri documenti in atto - Irrilevanza - Art. 2704 cod. civ. - Contrasto con la Costituzione per violazione del diritto di difesa - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Il principio secondo il quale il curatore deve considerarsi terzo allorché agisce a tutela della massa e, quindi, allorché agisce in revocatoria, con conseguente inopponibilità ad esso della scrittura (intercorsa tra il creditore e il fallito) priva di data certa, si applica ancorché vi siano in atti altri documenti che lo stesso curatore riconosce provenienti dal fallito, atteso che l'art. 2704 cod. civ. - in quanto disciplina non la provenienza della scrittura, ma la data di questa - è invocabile anche dal curatore che abbia riconosciuto che altri documenti provengano dal fallito, se del nuovo documento è rilevante la data di redazione. Tale interpretazione dell'articolo sopracitato non contrasta con la Costituzione in quanto preclude al creditore di far valere le proprie ragioni nei confronti del fallito, atteso che non ricorre alcuna violazione del diritto di difesa sia perché sono espressamente previste condizioni l'adempimento delle quali renda la scrittura opponibile, sia perché la limitazione della prova della data è prevista a tutela dei terzi, estranei alla scrittura.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)