Sez. U, Sentenza n. 515 del 27/07/1999 (Rv. 529027 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Azione revocatoria fallimentare - Clausola derogatoria della competenza giurisdizionale - Opponibilità al fallimento - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La clausola contrattuale che preveda una deroga convenzionale alla competenza giurisdizionale del giudice italiano ai sensi dell'art. 17 della Convenzione di Lugano di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 198, mentre vincola le parti, non vincola il fallimento di una di esse il quale eserciti un'azione connessa alla procedura fallimentare (dichiarazione di inefficacia nei confronti della massa dei creditori del contratto c.d. di "pegno generale" e revocatoria fallimentare) rivestendo il fallimento rispetto al contratto la qualità di terzo.
Riferimenti normativi: Legge 10/02/1992 num. 198 art. 17, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)