Sez. 5, Sentenza n. 8897 del 19/11/2015 Ud. (dep. 03/03/2016) Rv. 266127 - 01
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - OGGETTO DI TESTIMONIANZA (DIVIETO) | Dichiarazioni dell'indagato - Rese a soggetto diverso dalla polizia giudiziaria ed il difensore al di fuori del procedimento - Utilizzabilità - Sussistenza - Ragioni.
IMPUTATO - DICHIARAZIONI - OGGETTO DI TESTIMONIANZA (DIVIETO)
Il divieto di testimonianza previsto dall'art. 62 cod. proc. pen. opera solo in relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento all'autorità giudiziaria, alla polizia giudiziaria e al difensore nell'ambito dell'attività investigativa e, pertanto, restano escluse da tale divieto le dichiarazioni, anche se a contenuto confessorio, rese dall'imputato o dall'indagato ad un soggetto non rivestente alcuna di tali qualifiche, non sussistendo, in tale caso, il collegamento funzionale con il procedimento penale alla base del divieto stesso. (Fattispecie in cui è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza di un confidente della polizia al quale l'indagato aveva reso dichiarazioni a sè sfavorevoli nei locali della sala d'attesa della Questura).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)