Sez. L, Sentenza n. 327 del 16/01/1979 (Rv. 396412 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVE DELLO STESSO TIPO DI QUELLE ASSUNTE IN PRIMO GRADO OPPURE NON ASSUNTE IN PRIMO GRADO PER DECADENZA - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVE DELLO STESSO TIPO DI QUELLE ASSUNTE IN PRIMO GRADO OPPURE NON ASSUNTE IN PRIMO GRADO PER DECADENZA - INAMMISSIBILITA.*
L'art 345 cod proc civ, nell'autorizzare l'ammissione di nuove prove in appello, ossia di prove dedotte per la prima volta in Sede di gravame, esclude l'ammissibilita di prove dello stesso tipo di quelle assunte in primo grado e dirette a contrastare le risultanze delle stesse, ovvero di prove non assunte in primo grado per decadenza della parte interessata, poiche l'espletamento di un mezzo istruttorio non puo essere frazionato nei vari gradi di giudizio e tanto meno per sanare una decadenza incorsa in primo grado. (Conf 311/76, mass n 378984).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)