Sez. 2, Sentenza n. 737 del 02/02/1980 (Rv. 404189 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA PER TESTI IN APPELLO SU CIRCOSTANZE OGGETTO DI PROVA DOCUMENTALE IN PRIMO GRADO - NOVITA - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA PER TESTI IN APPELLO SU CIRCOSTANZE OGGETTO DI PROVA DOCUMENTALE IN PRIMO GRADO - NOVITA - SUSSISTENZA.*
L'art 345 cod proc civ esclude l'ammissibilita in appello di prove dello stesso tipo di quelle assunte in primo grado e dirette a contrastarne le risultanze, ovvero non assunte per decadenza della parte interessata. Non incorre, pertanto, in tale divieto una richiesta di prova testimoniale, formulata per la prima volta in Sede di gravame, vertente su circostanze che in primo grado abbiano formato oggetto di prova per documenti. (Conf 327/79, mass n 396412; (Conf 237/79, mass n 396304).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)