diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2002 del 03/06/1976 (Rv. 380823 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE - MENOMAZIONE DELLE FACOLTA INTELLETTIVE E VOLITIVE - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380823-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA PERSONALE - IN GENERE - DANNO ALLA VITA DI RELAZIONE - NOZIONE - MENOMAZIONE DELLE FACOLTA INTELLETTIVE E VOLITIVE - RILEVANZA - CONSEGUENZE.*

Il danno alla vita di relazione consiste nell'impossibilita o anche nella difficolta, per chi ha subito menomazioni fisiche, di reinserirsi nei rapporti sociali e di mantenere questi ad un livello normale, si da diminuire o annullare, secondo i casi, le possibilita di collocamento e di sistemazione del danneggiato. Pertanto, le menomazioni delle facolta intellettive e volitive dell'infortunato, specie se di tale gravita da rendere necessaria l'interdizione del soggetto leso, assumono indubbia Rilevanza sotto il profilo del danno alla vita di relazione, e cio non tanto per la perdita patrimoniale costituita dalle spese di assistenza dell'infermo, quanto, piuttosto, per il pregiudizio economico derivante dalla compromissione della attivita psico-fisica del danneggiato a causa della ridotta o cessata capacita di concorrenza del soggetto, rispetto agli altri, nei rapporti sociali ed economici.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)