Sez. 2, Sentenza n. 2396 del 06/04/1983 (Rv. 427248 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - DANNO BIOLOGICO - RISARCIBILITÀ.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNO IMMEDIATO E DIRETTO - DANNO BIOLOGICO - RISARCIBILITÀ.*
Poiché il bene della salute costituisce, come tale, oggetto di un autonomo diritto primario ed assoluto, il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere anche il cosiddetto danno biologico, inteso come la menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in sè e per sè considerata, in quanto incidente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, ed aventi Rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. La risarcibilità del danno predetto deriva direttamente ed immediatamente dalla previsione dell'art. 2043 cod. civ. che, imponendo il risarcimento del "danno ingiusto" senza alcun'altra qualificazione, ha riguardo ad un genus caratterizzato, non dal contenuto del danno, ma solo dall'ingiustizia di esso e del quale, perciò, anche il danno biologico, come sopra inteso, costituisce una species, al pari delle tradizionali categorie del danno patrimoniale, comprendente le menomazioni del complesso dei rapporti giuridici patrimoniali che fanno capo al soggetto, e del danno non patrimoniale, ristretto alla nozione della somma delle sofferenze fisiche e morali conseguenti al torto subito e risarcibile nei limiti dell'art. 2059 cod. civ.. (V 88/79, Corte cost; (V 2002/76, mass n 380823; (Conf 3676/81, mass n 414308).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)