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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34890 del 17/11/2021 (Rv. 662898 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Attività difensiva svoltasi in più gradi di giudizio - Rapporto obbligatorio unico - Sussistenza - Conseguenze – Pagamento parziale del compenso - Applicabilità delle regole sull’imputazione del pagamento – Esclusione.
Stato
decisa il 2021-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662898-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

In tema di prestazioni difensive rese da un avvocato nell'interesse di una parte e dipanatesi per vari gradi di giudizio, il rapporto obbligatorio relativo al diritto al compenso è unico, indipendentemente dal fatto che sia stata conferita una nuova procura al medesimo difensore per il grado successivo: ne consegue, da un lato, che non è dato distinguere, in base al grado in cui fu svolta l'attività, plurime ragioni creditorie per le quali possano invocarsi le norme in tema di imputazione di pagamento e, dall'altro, che i pagamenti parziali compiuti dal cliente possono, al più, incidere sulla determinazione dell'ammontare delle ulteriori pretese vantate dal difensore. (Principio affermato con riferimento ad attività difensiva svolta nell'ambito di un procedimento penale, dalla fase delle indagini preliminari a quella di legittimità innanzi alla Corte di cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)