Sez. 2, Sentenza n. 27137 del 21/12/2007 (Rv. 601160 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Liquidazione per la fase di primo grado perdurando il giudizio in appello con il medesimo procuratore - Inammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
In tema di liquidazione del compenso per l'attività defensionale dell'avvocato, poiché l'art. 8 della legge 13 giugno 1942 n. 794 prevede che lo speciale procedimento sia attivato "dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura", è inammissibile la domanda di liquidazione relativa al giudizio di primo grado, allorché penda il giudizio d'appello e la procura non sia estinta, dovendosi intendere per "decisione della causa" il provvedimento conclusivo che definisce l'intero procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)