Sez. 3, Sentenza n. 20388 del 17/02/2015 Ud. (dep. 18/05/2015) Rv. 264035 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE | Dichiarazioni rese durante le indagini preliminari - Ritrattazione nonostante il riconoscimento di averle fornite - Utilizzazione come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati - Possibilità - Esclusione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE
In tema di valutazione della prova testimoniale, le dichiarazioni fornite dal testimone nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. - al di fuori dei casi di consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione - possono essere valutate solo ai fini della credibilità dello stesso, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)