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Sez. 2, Sentenza n. 1643 del 06/04/1989 (Rv. 462422 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - MANCANZA DI ISTANZA DI RICUSAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462422-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - INOSSERVANZA - MANCANZA DI ISTANZA DI RICUSAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

L'inosservanza da parte del giudice dell'Obbligo di astensione, sancito dall'art. 51 cod. proc. civ., non incide sulla validità della sentenza, ove la parte interessata non abbia precedentemente proposto al riguardo una tempestiva istanza di ricusazione, ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ.. (Conf 1842/88, mass n 457794; (Conf 4040/87, mass n 452827).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)