diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1842 del 22/02/1988 (Rv. 457794 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI ASTENERSI - IPOTESI DIVERSE DA QUELLA DI CUI ALL'ART. 51 N. 1 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457794-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE ED ASTENSIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DEL GIUDICE DI ASTENERSI - IPOTESI DIVERSE DA QUELLA DI CUI ALL'ART. 51 N. 1 COD. PROC. CIV. - NULLITÀ DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE.*

La circostanza che uno o più membri del collegio giudicante abbiano in precedenza conosciuto della causa come giudice non è compresa nella previsione normativa dell'art. 158 cod. proc. civ., attinente alla nullità che deriva da vizi relativi alla Costituzione del giudice, configurando invece una ipotesi di astensione e/o ricusazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 n. 4 e 52 dello stesso codice; ne consegue che in difetto di tempestiva ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'Obbligo di astenersi nella predetta ipotesi, non comporta la nullità della sentenza e non può essere dedotta in Sede di impugnazione. (Conf 4040/87, mass n 452827; (Conf 23/81, mass n 410406; (Conf 5923/79, mass n 402599; (Conf 5752/79, mass n 402380; (Conf 6157/78, mass n 395987; (Conf 4192/78, mass n 393817; (Conf 4303/77, mass n 387915; (Conf 2019/76, mass n 380844; (Conf 3440/74, mass n 371959).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)