Sez. 3, Sentenza n. 4967 del 04/06/1997 (Rv. 504924 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Impugnazione entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza più il periodo di sospensione feriale - Impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. - Configurabilità - Notificazione - Modalità - Alla parte personalmente - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'impugnazione proposta entro l'anno solare dalla pubblicazione della sentenza, più il periodo risultante dalla sospensione durante il periodo feriale, costituisce impugnazione nel termine fissato dall'art. 327 cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere notificata nei luoghi indicati dal previsto dal comma primo dell'art. 330 cod. proc. civ., non personalmente alla parte, come previsto dal comma terzo di tale ultima norma per il diverso caso di impugnazione oltre il suddetto termine(se ancora ammessa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)