Sez. L, Sentenza n. 5526 del 19/05/1995 (Rv. 492354 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | In ordine all'inquadramento di determinate mansioni in una certa qualifica - Ricorso per cassazione per difetto di motivazione - Indicazione e riproduzione analitica della clausola contrattuale in questione - Onere del ricorrente - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
La parte che con ricorso per cassazione denunzi sotto il profilo del difetto di motivazione l'interpretazione del contratto collettivo da parte del giudice di merito in ordine all'inquadramento di determinate mansioni in una certa qualifica ha l'onere di indicare e riprodurre analiticamente nel ricorso la norma contenuta nel contratto collettivo o da questo richiamata, che inquadri le mansioni nella qualifica richiesta, non essendo consentito alla Corte di Cassazione in difetto delle suddette indicazioni esercitare il controllo di legittimità sulla sentenza impugnata, tanto più nella materia dell'esatto inquadramento di un lavoratore nell'organizzazione di un'impresa, affidata in via esclusiva al giudice di merito il cui operato può formare oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (nella specie un dipendente di istituto di credito il quale, assumendo di essere stato costantemente incaricato di rendere in sede esecutiva per conto dell'istituto le dichiarazioni di terzo ex art. 547 c.p.c., rivendicava la qualifica di funzionario di direzione in applicazione diretta del c.c.n.l. 7 luglio 1983 - peraltro esclusa dal giudice di merito - o di atti di recepimento di tale contratto da parte dell'istituto, aveva omesso di indicare e riportare nel ricorso sia la norma collettiva che gli atti interni dai quali si sarebbe dovuto dedurre il recepimento del c.c.n.l.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)