Sez. L, Sentenza n. 14738 del 30/12/1999 (Rv. 533210 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE | Contrattazione collettiva prevedente i requisiti di appartenenza alla relativa categoria professionale - Dovere del giudice di attenersi alle formule contrattuali per stabilire il relativo inquadramento del lavoratore - Conseguenze in materia di ricorso di cassazione per vizio di motivazione con riferimento alle declaratorie contrattuali - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE
Nel caso in cui la contrattazione collettiva stabilisce i requisiti di appartenenza alla categoria di dirigente il giudice deve tenere conto delle formule contrattuali al contenuto delle quali è vincolato per stabilire l'inquadramento del lavoratore nelle categorie di cui all'art. 2095 cod. civ.. Ne consegue che qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alle declaratorie contrattuali il ricorrente ha l'onere (in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di riportare il contenuto delle previsioni collettive. (Nella specie un dipendente di un consorzio di bonifica che aveva chiesto, in sede di merito, il riconoscimento della qualifica di dirigente, delineata dall'art. 51 del CCNL del 12 dicembre 1991, aveva omesso di trascrivere nel ricorso il contenuto di tale disposizione contrattuale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)