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Sez. L, Sentenza n. 821 del 06/02/1990 (Rv. 465171 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA SULL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465171-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI NAPOLI - DISCIPLINA SULL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il carattere negoziale della disciplina in tema d'inquadramento del personale del Banco di Napoli comporta che l'interpretazione di essa da parte del giudice del merito integra un apprezzamento di fatto, che in Sede di legittimità è censurabile soltanto sotto i profili del vizio della motivazione o della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto che il dipendente, inquadrato dal Banco nel grado ottavo come capo-ufficio, avesse diritto al grado settimo ed alla qualifica di funzionario di direzione in forza della preposizione ad un'Agenzia foranea di terza categoria, rilevando, in particolare, che, secondo lo statuto ed il regolamento del personale, tale preposizione non rientrava nelle mansioni del capo-ufficio ma in quelle del funzionario di direzione, appartenente al grado settimo). (Conf 2419/8, mass n 458191; (Conf 2111/88, mass n 457963).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)