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Sez. U, Sentenza n. 6545 del 08/06/1991 (Rv. 472594 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972 - Tassa - Raccolta di rifiuti solidi urbani interni | Contestazione della legittimità della iscrizione a ruolo - Controversia promossa dal contribuente - Cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria - Sussistenza - Deliberazioni generali del Comune per le tariffe del servizio - Impugnazione autonoma - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1991-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472594-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali anteriori alla riforma tributaria del 1972 - Tassa - Raccolta di rifiuti solidi urbani interni

In tema di tasse per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la controversia promossa dal contribuente per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto non preceduta da avviso di accertamento, nonché la correttezza dell'individuazione e qualificazione dei presupposti della relativa obbligazione, investe il rapporto tributario, e, quindi, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 285 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, salva restando la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo con riguardo ad autonoma impugnazione delle deliberazioni generali del Comune per le tariffe del servizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)