Sez. U, Sentenza n. 792 del 17/11/1999 (Rv. 531196 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Contestazione da parte del contribuente della legittimità dell'iscrizione a ruolo - In quanto non preceduta dall'avviso di accertamento - Nonché della correttezza dell'individuazione e qualificazione del presupposto impositivo - Relativa controversia - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Appartenenza a detta giurisdizione di tutte le questioni aventi ad oggetto la contestazione dell'atto impositivo - Riserva al giudice amministrativo soltanto della controversia sull'impugnazione delle deliberazioni generali comunali sulle tariffe del servizio.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la controversia promossa dal contribuente per contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, in quanto non preceduta da avviso di accertamento, nonché la correttezza dell'individuazione e qualificazione dei presupposti della relativa obbligazione, investe il rapporto tributario e, quindi, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in forza dell'espresso disposto dell'art. 285 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1175, che attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario su tutte le questioni che abbiano ad oggetto la contestazione dell'atto impositivo a carico del contribuente, riservando alla giurisdizione del giudice amministrativo solo la controversia con sui si proponga autonoma impugnazione delle disposizioni generali del Comune per le tariffe del servizio (nella specie le Sezioni Unite hanno anche precisato che ai fini della soluzione della questione di giurisdizione non potevano assumere alcun rilievo né la circostanza che il contribuente non avesse esperito i rimedi amministrativi di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 638 del 1972, né quella della proposizione dell'azione dopo la scadenza del termine di decadenza di cui allo stesso art. 285, afferendo entrambe alla fondatezza dell'azione nel merito, e su tali doglianze hanno rimesso la decisione alla Prima Sezione della Corte, gaì assegnataria del ricorso).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 21, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 8 com. 1, Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)