Sez. 1, Sentenza n. 7582 del 30/08/1994 (Rv. 487795 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Superfici interessate dalla formazione di rifiuti speciali non derivanti da lavorazioni industriali - Potere impositivo dell'ente locale - Sussistenza - Condizione - Tassabilità di dette superfici - Contestazione giudiziaria - Preventivo esperimento del procedimento amministrativo ex art. 20 d.P.R. n. 638 del 1972 - Necessità.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti speciali, l'art. 2, quarto comma, n. 1, d.P.R. n. 915 del 1982 distingue i residui di lavorazioni industriali da quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, assoggettando questi ultimi allo stesso trattamento dei primi solo se non dichiarati "assimilabili" ai rifiuti "urbani", con la conseguenza che, anche in relazione alle superfici ove si formino rifiuti speciali non derivanti da lavorazioni industriali, sussiste, in astratto, il potere impositivo dell'ente locale, sebbene il suo esercizio sia condizionato all'esistenza della dichiarazione di assimilabilità, e l'azione giudiziaria tendente a contestare la tassabilità di dette superfici non può essere proposta senza il preventivo esperimento del procedimento amministrativo previsto dall'art. 20 d.P.R. n. 638 del 1972.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 269 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 638 art. 20 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)