Sez. 1, Sentenza n. 8761 del 07/10/1996 (Rv. 499977 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Configurabilità - Condizioni - Precedente sentenza avente ad oggetto un fatto costituente un antecedente logico - Esclusione - Fattispecie relativa a rapporto tra sentenza in tema di occupazione illegittima e sentenza in tema di occupazione espropriativa o accessione invertita.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI
Al fine dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, vale a dire che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico (riaffermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito, secondo la quale non sussiste contrasto tra la sentenza che abbia riconosciuto al proprietario di un suolo l'indennità per il periodo di occupazione illegittima, ritenuto scaduto all'atto dell'emissione del decreto d'esproprio, considerato tempestivo ed efficace all'epoca di tale prima sentenza, e la successiva che, rivelatosi tardivo ed "inutiliter datum" il predetto decreto, abbia dichiarato inammissibile l'opposizione alla stima, essendosi verificata una ipotesi cosiddetta di "occupazione espropriativa" o "accessione invertita").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)