Sez. 3, Sentenza n. 483 del 22/01/1979 (Rv. 396602 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - FUNZIONE - NATURA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - INAMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO - PROVVEDIMENTO SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - FUNZIONE - NATURA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - INAMMISSIBILITA.*
Il provvedimento sull'istanza di ricusazione del giudice non ha sostanza, oltreche di Forma, di sentenza, e non e percio impugnabile col ricorso per Cassazione ex art 111 Costituzione, poiche la sua funzione consiste nell'accertamento o nella rimozione di un ostacolo alla capacita del giudice di esercitare, in concreto, il potere giurisdizionale, e non nella diretta tutela di un interesse di parte, che non puo, pertanto, esserne definitivamente ed irrimediabilmente pregiudicato. (Conf 4472/77, mass n 388083; (Conf 2028/64).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)