Sez. L, Sentenza n. 16284 del 19/08/2004 (Rv. 575986 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Lavoro straordinario - Definizione - Compenso - Calcolo - Maggiorazione del 10 per cento sulla retribuzione oraria ordinaria - Necessità - Esclusione - Autoferrotranvieri - Fattispecie.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Con riferimento alla normativa anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 66 del 2003, deve qualificarsi lavoro straordinario quello prestato oltre l'orario normale di lavoro, quale stabilito dalla contrattazione collettiva o da discipline equiparabili, applicabile nel caso concreto, e la contrattazione collettiva deve prevedere per lo stesso una retribuzione maggiore rispetto a quella dovuta per il lavoro normale (tenendo presenti le varie componenti fisse e continuative della retribuzione), senza però essere vincolata alla percentuale di maggiorazione prevista dalla legislazione speciale del 1923, la quale si riferisce solo alle prestazioni eccedenti non già il solo orario normale contrattuale, ma anche l'orario normale massimo di lavoro quale indicato dalla medesima normativa legale. Tale principio è applicabile anche ai rapporti di lavoro del personale dei trasporti pubblici in concessione, assoggettati alla disciplina speciale del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, che presenta caratteri di organicità ma non costituisce un corpo normativo chiuso che preclude l'applicabilità di regole e principi dell'ordinamento lavoristico generale, per gli aspetti non coperti dalla disciplina speciale e, in particolare, neanche il rinvio dell'art. 1, secondo comma, del R.D. n. 148 del 1931 alla contrattazione collettiva per la determinazione della retribuzione e di ogni indennità preclude l'applicabilità di principi di carattere generale successivamente dettati, in materia di retribuzione, per il lavoro subordinato. (Nella specie, relativa a dipendente ATAC, la S.C ha cassato la sentenza di merito che, trascurando sia il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole sia il significato che i termini della pattuizione aziendale possono assumere alla luce del tenore e della portata della contrattazione nazionale, aveva interpretato l'accordo contrattuale collettivo aziendale del 16 giugno 1983 nel senso che, per il calcolo del compenso per il lavoro straordinario, le relative percentuali di maggiorazione dovevano essere computate sulle quote della retribuzione normale ottenute considerando l'orario di lavoro normale di 37 e non già di 39 ore settimanali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Decreto Legge 29/09/1998 num. 335 art. 1, Legge 27/11/1998 num. 409, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)