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Sez. L, Sentenza n. 4953 del 06/04/2002 (Rv. 553549 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Autoferrotranvieri - Lavoro straordinario - Compenso - Maggiorazione del 10 per cento sulla retribuzione oraria ordinaria - Oltre le 48 ore - Orario contrattuale di 37 ore settimanali - Straordinario - Compenso - Calcolo - Sulla base di una quota oraria determinata su 39 ore - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553549-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

In tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'art. 5 del R.D.L. n. 692/1923, secondo cui il lavoro straordinario deve essere remunerato con un aumento del 10 per cento sulla paga per lavoro ordinario, si applica nel solo caso di superamento del limite legale di quarantotto ore dell'orario di lavoro; all'interno di tale limite, opera il criterio generale di cui all'art. 2108 cod. civ. per cui le ore straordinarie devono essere compensate con un aumento di retribuzione rispetto a quella per lavoro ordinario; pertanto, non è affetta da nullità la clausola del ccnl che ha ridotto a 37 ore settimanali l'orario di lavoro, considerando come straordinario il lavoro prestato oltre le 37 ore e compensandolo con una maggiorazione del 10 per cento su una quota oraria di retribuzione calcolata sulla base di 39 ore, di modo che la maggiorazione risulta pari al 4, 3 per cento della retribuzione oraria effettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 5, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)