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Sez. 1, Sentenza n. 2576 del 27/05/1989 (Rv. 462893 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - RICORSO AVVERSO LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - RICORSO AVVERSO LA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DAL MAGISTRATO - NATURA - ATTO INTRODUTTIVO DI UN PROCEDIMENTO CONTENZIOSO - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE ADITO DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462893-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - RICORSO AVVERSO LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - RICORSO AVVERSO LA LIQUIDAZIONE EFFETTUATA DAL MAGISTRATO - NATURA - ATTO INTRODUTTIVO DI UN PROCEDIMENTO CONTENZIOSO - POTERE - DOVERE DEL GIUDICE ADITO DI VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLA LIQUIDAZIONE.*

In tema di compensi ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, nella disciplina della legge 8 luglio 1980 n. 319, il ricorso proposto dall'interessato, a norma dell'art. 11 quinto comma di detta legge, avverso la liquidazione effettuata dal magistrato che gli ha conferito l'incarico, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito, anche alla stregua delle regole di cui all'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari di avvocato e procuratore (cui rinvia il citato art. 11), ha il potere-dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione, in fase ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante e con il solo Obbligo di non superare la somma richiesta (in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)