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Sez. 2, Sentenza n. 5112 del 19/04/2000 (Rv. 535862 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Ricorso - Natura - Atto di impugnazione - Esclusione - Atto introduttivo di un procedimento contenzioso - Configurabilità - Conseguenze - Potere - dovere del giudice di verificare la correttezza della liquidazione e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535862-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il ricorso, ai sensi dell'art. 11 quinto comma legge 8 luglio 1980 n. 319 avverso la liquidazione del compenso ai periti e consulenti tecnici, non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice adito, anche alla stregua delle regole di cui al richiamato articolo 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 sugli onorari di avvocato e procuratore, ha il potere - dovere di verificare la correttezza di detta liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)