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Sez. U, Sentenza n. 12582 del 22/11/1991 (Rv. 474745 - 01)

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - In genere | Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Previo esperimento dei rimedi amministrativi - Condizioni di proponibilità della domanda giudiziaria - Competenza del tribunale ex art. 9 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474745-01

Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori alla riforma del 1972) - Imposta sulla circolazione degli autoveicoli (tasse automobilistiche) - In genere

Le controversie in materia di tasse automobilistiche sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario - non ostandovi la necessità del previo esperimento di rimedi amministrativi, il quale configura soltanto una condizione di proponibilità della domanda giudiziale e, quindi, una questione il cui esame è rimesso al giudice che, nell'ambito di detta giurisdizione, risulti anche competente - e non a quella delle commissioni tributarie e sono di competenza del tribunale ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., escludendosi l'applicabilità del criterio di distribuzione "ratione valoris", dettato dall'art. 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 con esclusivo riguardo alle controversie concernenti vere e proprie entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 639 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)