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Sez. 5, Sentenza n. 3404 del 08/03/2002 (Rv. 552926 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | "Tassa automobilistica" - Rimborso - Competenza del tribunale ex art. 9 cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552926-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE

La materia delle c.d. tasse automobilistiche - sottratta, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (nel testo originario, applicabile "ratione temporis"), alla giurisdizione delle commissioni tributarie e devoluta a quella del giudice ordinario - rientra nella competenza del tribunale, ai sensi dell'art. 9 cod. proc. civ., e non del giudice di pace, anche in caso di controversia instaurata per ottenere il rimborso del tributo, atteso che, versandosi in ipotesi di ripetizione d'indebito per inesistenza della "causa debendi", non è dato prescindere dal collegamento causale per l'individuazione dell'effettiva portata dell'obbligazione tributaria, con cognizione riservata, pertanto, al tribunale ed esclusione del ricorso al criterio generale di competenza "ratione valoris" in materia di rapporti obbligatori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)