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Sez. L, Sentenza n. 15902 del 16/12/2000 (Rv. 542703 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE | Personale - Accordo collettivo del 1991 per l'istituzione di una pensione supplementare per i macchinisti - Interpretazione - Effetti - Clausole prevedenti l'istituzione di un vero e proprio sistema pensionistico complementare con relativo fondo - Considerazione - Necessità.
Stato
decisa il 2000-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542703-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE

Incorre in violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ. la sentenza di merito che, in riferimento ad un accordo collettivo sottoscritto l'8 novembre 1991 dall'Ente Ferrovie dello Stato relativamente all'istituzione di un trattamento pensionistico integrativo per il personale di macchina, consideri la pensione come già istituita e di conseguenza condanni il datore di lavoro alla relativa erogazione, senza tenere conto delle clausole prevedenti l'istituzione di un sistema pensionistico integrativo e complementare, dei relativi meccanismi di funzionamento e del necessario fondo di provvista, e, trascurando altresì di valutare se la previsione abbia generato un obbligo di pagare o di fare ovvero si risolva in una semplice dichiarazione di intenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)