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Sez. L, Sentenza n. 17844 del 08/09/2005 (Rv. 583373 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Carattere prioritario della interpretazione letterale - Esclusione - Preminente rilievo del canone fissato dall'art. 1363 cod. civ. - Configurabilità - Fattispecie relativa alla pensione complementare dei macchinisti delle Ferrovie dello Stato prevista dall'accordo del 1991.
Stato
decisa il 2005-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583373-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi, il senso letterale delle parole usate dalle parti sociali, pur costituendo necessario punto di partenza della indagine ermeneutica, non può avere carattere prioritario nella identificazione della concorde volontà delle parti, che sovente non trova piena e chiara corrispondenza nel tenore testuale delle espressioni utilizzate nel documento, mentre preminente rilievo va attribuito al canone interpretativo dettato dall'art. 1363 cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che aveva negato una immediata portata precettiva all'art. 2 dell'accordo collettivo 8 novembre 1991 relativo ai dipendenti delle ferrovie dello stato, ritenendo che l'introduzione ivi prevista a favore della categoria dei macchinisti di una pensione complementare fosse subordinata alla prevista costituzione - di fatto non avvenuta - di un fondo speciale funzionalizzato al finanziamento di detta pensione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)