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Sez. L, Sentenza n. 3582 del 17/07/1978 (Rv. 393085 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - VIZI, PRECLUSIONI E DECADENZE VERIFICATESI NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - IRRILEVANZA EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - ESTENSIONE ALLA DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DI PROPOSIZIONE DAL COMPIMENTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393085-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - VIZI, PRECLUSIONI E DECADENZE VERIFICATESI NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE - IRRILEVANZA EX ART 8 DELLA LEGGE N 533 DEL 1973 - ESTENSIONE ALLA DECADENZA DALL'AZIONE GIUDIZIARIA PER INOSSERVANZA DEL TERMINE DI PROPOSIZIONE DAL COMPIMENTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - FATTISPECIE.*

L'art 8 della legge n 533 del 1973, il quale dispone che, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie non si tenga conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi nelle procedure amministrative, deve applicarsi anche alla decadenza dell'Azione giudiziaria per inosservanza del termine di proposizione dal compimento della procedura amministrativa, giacche tale termine, pur estraneo allo stretto ambito della procedura amministrativa, e a questa collegato come termine finale della complessa procedura preventiva. (nella specie, un datore di lavoro aveva ricorso all'ispettorato provinciale del lavoro contro una pretesa dell'Inail e l'istituto, soccombente, dopo aver proposto ricorso al ministero del lavoro senza ottenere tempestiva decisione, aveva adito il tribunale ai sensi dell'art 16 DPR n 1124 del 1965. Questo, con sentenza poi confermata dalla Corte d'appello, aveva ritenuto improponibile la domanda, affermando che, a norma del DPR n 1199 del 1971, la procedura amministrativa dovesse ritenersi esaurita in unico grado col ricorso all'ispettorato del lavoro e che percio si fosse verificata la decadenza dall'Azione giudiziaria, non proposta, ai sensi dell'art 16 citato, entro i sessanta giorni dalla decisione del ricorso. La Corte suprema ha cassato con rinvio, enunciando i principi di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 16 CORTE COST., DPR 24/11/1971 num. 1199 art. 1, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)