Sez. L, Sentenza n. 4688 del 28/08/1979 (Rv. 401237 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PROVVEDIMENTO DELL'INPS DI RIFIUTO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - DECISIONE DI CONVALIDA DA PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO - OMESSA IMPUGNAZIONE DAVANTI ALL'AGO - AZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA - DECADENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITA) - PROVVEDIMENTO DELL'INPS DI RIFIUTO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - DECISIONE DI CONVALIDA DA PARTE DEL COMITATO ESECUTIVO - OMESSA IMPUGNAZIONE DAVANTI ALL'AGO - AZIONE GIUDIZIARIA RELATIVA - DECADENZA - ESCLUSIONE.*
A seguito dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 norma di carattere processuale e, come tale, immediatamente applicabile ai giudizi pendenti, secondo cui nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'art 442 cod proc civ, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi, l'omessa impugnazione all'autorita giudiziaria ordinaria della decisione del comitato esecutivo, che abbia convalidato il provvedimento dell'istituto di rifiuto della autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria, non comporta la decadenza dell'assicurato dal diritto di fare valere le proprie ragioni in Sede giudiziaria, ne incide sulla proponibilita della relativa domanda. (Conf 2539/79, mass n 398859; (Conf 3582/78, mass n 393085).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)