Sez. 2, Sentenza n. 987 del 07/04/1973 (Rv. 363378 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DIFFERENZA - AZIONE CONTRO IL COMPROPRIETARIO, PRELEVANTE L'ACQUA CON UNA IDROVORA A MOTORE, PER EVITARE IL PROSCIUGAMENTO E L'INQUINAMENTO DEL POZZO COMUNE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - CONFIGURABILITA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - DIFFERENZA - AZIONE CONTRO IL COMPROPRIETARIO, PRELEVANTE L'ACQUA CON UNA IDROVORA A MOTORE, PER EVITARE IL PROSCIUGAMENTO E L'INQUINAMENTO DEL POZZO COMUNE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - CONFIGURABILITA.*
L'elemento discretivo tra la denuncia di nuova opera e la denuncia di danno temuto e dato dall'attivita umana, quale causa del pericolo di danno, nel senso che la prima Azione e diretta ad ovviare il pericolo di danno derivante immediatamente e direttamente da un'attivita umana intrapresa sul proprio o sull'altrui fondo e incidente sul bene oggetto della proprieta o del possesso del denunciante, mentre la seconda Azione muove dal pericolo di danno derivante al predetto bene da una cosa (edificio, pianta o altra cosa inanimata e che puo essere, anch'essa, oggetto di proprieta o di possesso), per effetto di un suo particolare modo di essere. Di conseguenza, sono diversi i provvedimenti concreti che il giudice deve adottare nell'uno e nell'altro caso, poiche fermo restando il dato comune del fine di mantenere lo stato di fatto ed impedire un mutamento che puo essere pregiudizievole all'altrui diritto o all'altrui possesso, nel primo egli puo disporre che si arresti il fatto dell'uomo, nel secondo le opportune cautele. E la differenza si riverbera, a sua volta, sulla legittimazione passiva, in quanto nella prima fase, a cognizione sommaria, del procedimento di nuova opera, legittimato passivo e colui che intraprende l'opera, cioe colui che ne assume l'iniziativa e che va considerato l'esecutore materiale della medesima, sia vi provveda direttamente, sia che si avvalga di altre persone (nel qual caso esecutore e anche il cosiddetto autore morale), mentre nella seconda fase, di merito ed a cognizione piena, la legittimazione passiva si determina in base all'Azione proposta, secondo le regole generali, ossia il legittimato passivo si identifica in colui che e destinatario del comando dettato dalla norma invocata dall'attore e quindi e l'esecutore morale o materiale dell'opera, se il denunciante agisce in possessorio, ed il proprietario o il titolare di altro diritto reale, se il denunciante agisce il petitorio; invece, nella denuncia di danno temuto, legittimato passivo e sempre colui che, essendovi obbligato, abbia omesso di espletare l'attivita necessaria per evitare l'insorgenza della situazione di pericolo e quindi nell'una e nell'altra fase il proprietario della cosa o, comunque, il titolare del diritto reale portatore dell'Obbligo (usufruttuario, titolare di servitu, eccetera). In base a tali concetti e da qualificare denuncia di nuova opera l'Azione intrapresa per evitare che un comproprietario provochi l'esaurimento e l'inquinamento di un pozzo comune, prelevandone l'acqua a mezzo di un'idrovora a motore; e se il denunciante ha agito in petitorio, occorre accertare se il convenuto sia il proprietario del pozzo. (V 2510/71, mass n 353550; 1676/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1172, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)