Sez. 2, Sentenza n. 4273 del 13/04/1995 (Rv. 491822 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Progetto di divisione - Presenza di contestazioni - Dichiarazione di esecutività pronunciata con ordinanza da parte del giudice istruttore - Natura decisoria dell'ordinanza - Impugnabilità in Cassazione ex art. 111 della Costituzione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE
Nel procedimento di scioglimento della comunione, il giudice istruttore, mentre, in assenza di contestazioni, deve dichiarare esecutivo il progetto di divisione, con ordinanza non impugnabile perché non decisoria, deve, invece, astenersi dal pronunciare questo provvedimento se sorgono contestazioni e rimettere la causa al collegio ai sensi dell'art. 187 cod. proc. civ.. Pertanto, se il giudice istruttore, in presenza di contestazioni, dichiari esecutivo il progetto di divisione, l'ordinanza assume natura decisoria di esse ed è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)