Sez. U, Ordinanza n. 12304 del 05/07/2004 (Rv. 574158 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Provvedimento ammissivo di accertamento tecnico preventivo - Nomina e revoca del c.t.u. nel relativo procedimento - Impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO
Il provvedimento che ammette l'accertamento tecnico preventivo non è suscettibile di ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost., trattandosi di un provvedimento connotato dal carattere della provvisorietà o strumentalità, come risulta dall'art. 698 cod. proc. civ., secondo il quale l'assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. Del pari, il ricorso straordinario per cassazione non è proponibile in relazione ai provvedimenti di natura ordinatoria adottati nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, quali sono quelli di nomina e revoca del consulente tecnico d'ufficio e di disciplina delle modalità di svolgimento delle operazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 698, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)