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Sez. 2, Sentenza n. 3276 del 03/04/1999 (Rv. 524944 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo - Inammissibilità - Fondamento- Natura provvisoria e strumentale - Conseguenze - Improponibilità del ricorso ai sensi dell' art. 111 Costituzione - Conseguenze - Impossibilità della Cassazione di risolvere ai sensi dell' art. 42 cod. proc. civ. una questione non censurabile ai sensi dell' art. 111 Costituzione.
Stato
decisa il 1999-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524944-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

il regolamento di competenza avverso il provvedimento ammissivo di un accertamento tecnico preventivo è inammissibile, ancorché ravvisabile una pronuncia implicita sulla competenza, perché l' inammissibilità avverso di esso del ricorso in Cassazione ai sensi dell' art. 111 Costituzione, derivante dalla natura provvisoria e strumentale al giudizio di merito del provvedimento, determina l'impossibilità per la Suprema Corte di risolvere, attraverso il regolamento di competenza, una questione di cui non può esser investita ai sensi dell' art. 111 Costituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 com. 14, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)