Sez. 3, Sentenza n. 2313 del 09/08/1973 (Rv. 365622 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - NULLITA DELL'INTERO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI - POTERI DEL GIUDICE REINVESTITO DELLA COGNIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - NULLITA DELL'INTERO GIUDIZIO DI PRIMO GRADO NEI CONFRONTI DI TUTTE LE PARTI - POTERI DEL GIUDICE REINVESTITO DELLA COGNIZIONE.*
La rimessione al giudice di primo grado, prevista dall'articolo 354 cod proc civ per l'ipotesi di non integrita del contraddittorio, comporta nullita dell'intero giudizio di primo grado nei riguardi di tutte le parti inscindibilmente, non soltanto del contraddittore necessario pretermesso. Tale nullita travolge tutte le statuizioni del primo giudice il quale, per effetto della rimessione, viene ad essere reinvestito ex novo della cognizione dell'intera causa, con pienezza ed autonomia di poteri decisori, senza che questi - ancorche la lite venga riprodotta negli stessi termini prima dibattuti - possano trovare limitazione o vincolo alcuno nella precedente pronunzia, che piu non sussiste siccome travolta dalla nullita accertata e dichiarata dal giudice del gravame. (V 643/66, mass n 321273).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)