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Sez. 2, Sentenza n. 643 del 04/03/1966 (Rv. 321273 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1966-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321273-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN PRIMO GRADO - EFFETTI.*

Se la domanda giudiziaria non e proposta in contraddittorio di tutti coloro che per legge o per la natura del rapporto debbono necessariamente partecipare alla lite, il giudice non puo pronunciare su di essa e qualora il difetto di integrita del contraddittorio sia rilevato dal giudice di appello, questi deve limitarsi a rimettere la causa al primo giudice -art.354 cod.proc.civ.- senza pronunciare sul merito, nulla rilevando se nella fase di gravame tutte le parti siano presenti, giacche l'intervento puo sanare i difetti del contraddittorio solo quando sia spiegato in primo grado. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)