Sez. 1, Sentenza n. 5920 del 20/06/1994 (Rv. 487127 - 01)
Procedimento civile - Legittimazione - Passiva | Rapporto dedotto in giudizio - Mancanza della titolarità passiva - Deduzione della parte come carenza di legittimazione passiva - Questione attinente al merito - Proponibilità per la prima volta in cassazione - Inammissibilità.
Procedimento civile - Legittimazione - Passiva
La questione della mancanza della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio, pur se formulata dalla parte in termini di "carenza di legittimazione passiva", non attiene ad una condizione dell'azione, ma al merito della causa, sicché non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)