Sez. 3, Sentenza n. 12611 del 16/12/1998 (Rv. 521689 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Sentenza del giudice di pace - Soggetto passivo succeduto nei debiti delle soppresse U.U.S.S.L.L. - Gestione stralcio o nuova A.U.S.L. - Individuazione - Erronea interpretazione dell'art. 6 legge 724 del 1994 - Violazione di legge sostanziale - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per Cassazione avverso l'erronea interpretazione da parte del giudice di pace dell'art. 6, comma primo, della legge n. 23 dicembre 1994 n. 724 nell'individuare il soggetto passivo succeduto nei debiti delle soppresse U.U.S.S.L.L. - e cioè, per un debito di una U.S.L. anteriore al 30 giugno 1994, il commissario liquidatore preposto all'ufficio stralcio dell'U.S.L. all'uopo istituito, ovvero la nuova A.U.S.L. - perché si tratta di violazione di legge non processuale, bensì sostanziale, senza incidenza sui limiti costituiti dalle norme Costituzionali e dai principi fondamentali dell'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)